venerdì 27 marzo 2015

Contabilizzazione del calore, se ne sente parlare spesso negli ultimi tempi, ma siamo sicuri di sapere tutto su questo argomento? Quanto riusciremo a risparmiare con questi sistemi?
In merito a ciò si è deciso di sviluppare una serie di articoli al fine di define nel miglior modo possibile l'innovazione che "a breve" dovremmo adottare.
Innanzitutto è bene capire cosa si intende per contabilizzazione del calore, a questo proposito bisogna fare un passo indietro.
La contabilizzazione del calore non è altro che unsistema che permette di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare suddividendo le spese secondo i singoli consumi.

LA NORMATIVA:
A partire dal 31 dicembre 2016, vi sarà l'obbligo sia per i condomini che per le singole unità immobiliari di installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore., così è stato definito nel testo del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE.
Anche le centrali termiche a servizio dei super condomini dovranno rispettare la disposizione di legge contenuta nel decreto dell’efficienza energetica, a patto che ci sia una centrale termica che serva i diversi edifici che compongono la struttura condominiale.
Tali apparecchi servono a monitorare il consumo energetico per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria.
Questa normativa è finalizzata quindi al risparmio energetico, difatti è stato calcolato che la possibilità di poter controllare autonomamente le proprie spese di riscaldamento comporta un risparmio che va dal 10% a oltre il 25%.
Altra importante normativa è la NT Uni 10200, che fornisce i criteri per una corretta ed equa ripartizione della spesa per la climatizzazione invernale e per l'acqua calda sanitaria nei condomini serviti da impianto termico centralizzato o da impianto di teleriscaldamento. L'aggiornamento offre maggiori garanzie ai condomini, grazie a un'adeguata documentazione da fornire a ciascuna unità immobiliare, e permette di calcolare meglio la ripartizione della spesa totale.

L'IDEA:
la normativa è stata disposta con l'intenzione di portare diversi vantaggi all'inquilino (o al proprietario) dell'unità immobiliare. Sostanzialmente si potrebbero riassumere in:
  • COMFORT:
utilizzando questo sistema, in ogni unità immobiliare l'utente ha la possibilità di regolare la temperatura secondo le proprie preferenze e secondo i propri orari. Inoltre il sistema di termoregolazione permette un'automatica equilibratura della circolazione dell'acqua, permettendo agli utenti più vicini alla centrale di diminuire l'erogazione del calore senza aprire le finestre; questo a favore degli utenti lontani dalla centrale, dove l'acqua calda arriva in temperatura permettendo il riscaldamento di unità immobiliari cronicamente fredde.
  • EQUITA':
ogni utente paga per quello che consuma, proprio come nella gestione di un riscaldamento autonomo; è comunque previsto che una quota complessiva della spesa di riscaldamento sia ripartita secondo criteri millesimali, a compensazione dei costi comuni e del calore ceduto alle parti comuni dell'impianto.
  • TUTELA DELL'AMBIENTE:
stimati ingenti risparmi indotti sull'uso di combustibili fossili e la conseguente diminuzione di emissione di sostanze nocive nell'aria.
  • DETRAZIONE FISCALE:
lo stato italiano prevede il recupero in 10 anni del 50% del costo sostenuto per l'impianto di contabilizzazione del calore; il rimborso avviene sotto forma di detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione (trattasi infatti di intervento finalizzato al risparmio energetico).
  • SICUREZZA:
rispetto ad un impianto autonomo tradizionale con caldaietta, la caldaia rimane centralizzata con conseguenti vantaggi per i controlli periodici imposti dalla legge e per la sicurezza degli utenti.
  • EFFICIENZA ENERGETICA:
si prenda ad esempio un condominio con 10 unità immobiliari che si vogliano dotare di riscaldamento autonomo. Una soluzione con 10 caldaiette autonome è energeticamente meno efficiente e più dispendiosa rispetto ad una soluzione con un unica caldaia centralizzata: a parità di combustibile utilizzato, la caldaia centralizzata fornisce certamente più calore della somma di 10 caldaiette autonome.
  • AUTONOMIA:
come previsto dal D.P.R. 412/1993, la termoregolazione individuale consente l'accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a completa discrezione dell'assemblea di condominio, senza dover più sottostare alle disposizioni orarie normalmente previste per gli impianti centralizzati.




fonti: 
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2014-07-09/valvole-termostatiche-obbligatorie-sempre-184930.php 
http://www.ediltecnico.it/27065/direttiva-efficienza-energetica-cdm-dice-si-novita-per-tutti/
http://www.contabilizzazionecalore.it/pages/vantaggi.html#detrazione
http://www.centroconsumatori.it/40v26393d85909.html
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2013-03-27/contabilizzazione-calore-chiara-nuova-133222.php?uuid=AbXDy3hH
http://www.lavorincasa.it/arredamento/
http://www.cosedicasa.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

martedì 9 dicembre 2014

GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE: L'IMPIANTO ELETTRICO DI CASA

In fase di progettazione di una casa si presta solitamente poca attenzione all'impianto elettrico. Ciò rende spesso necessarie lavorazioni e aggiustamenti a posteriori, con conseguente e non trascurabile aumento dei costi. Dimenticarsi di prevedere anche una sola presa di corrente può comportare un costo aggiuntivo di 100 euro e oltre. I costi aggiuntivi dovuti a una progettazione tardiva dell'impianto elettrico possono essere evitati agendo tempestivamente, ossia prima di iniziare la costruzione grezza. Per questo occorre contattare l'elettricista e stabilire insieme quali e quanti interruttori e prese si vogliono installare, nonché la loro posizione.

LA PROGETTAZIONE:

Anzitutto bisogna decidere:
  • dove si vogliono posizionare i punti luce;
  • dove saranno collocati i corpi illuminanti;
  • dove andranno posizionate le prese di corrente.

SCHEMA DI POSA:

La posizione delle canaline deve essere in ogni caso riprodotta in un apposito schema (una planimetria vera e propria). Questo va conservato affinché si possa sapere dove passano cavi e tubi in caso di futuri interventi di manutenzione o ristrutturazione.

RISPARMIO ECONOMICO:

Eseguendo tracce di dimensioni superiori al necessario si possono evitare costi imprevisti per la posa posteriori di cavi, scatole di derivazione o contatori. Una volta conclusi la progettazione e lo schema dell'impianto, si procede disegnando sulle pareti al grezzo tutti gli interruttori, le prese e le scatole di derivazione previste. Al termine di questa operazione è bene verificare ancora una volta di non aver dimenticato alcuna presa e di avere inserito tutti i componenti nello schema di posa. Dopo che l'elettricista avrà realizzato le scatole portafrutti, si consiglia di chiuderle con gli appositi coperchi prima di procedere all'esecuzione dell'intonaco.

CONSIGLIO: Prima di iniziare i lavori di intonacatura, per sicurezza può essere utile scattare delle foto di ogni stanza da cui dedurre la posizione delle prese.

LE UTENZE DA PREVEDERE:

nei casi più comune le utenze da considerare in fase di progettazione sono:
  • cucina con forno elettrico 1,5 kW
  • frigorifero 0,3 kW
  • lavatrice 2,2 kW
  • lavastoviglie 2,5 KW
  • caldaia, televisore, ecc.. 0,5 kW
  • illuminazione 2 kW

per un totale di circa 9 kW di potenza installata. Tenuto conto di alcuni coefficienti di contemporaneità la potenza contrattuale impegnata può essere calcolata in 3 kW. Sono previsti alcuni impianti ausiliari come telefono, TV, chiamata dalla porta e citofono.

DOTAZIONE (consigliata) DI UN IMPIANTO ELETTRICO:

SOGGIORNO
  • 1 interruttore e 1 punto luce
  • 1 presa per una lampada da lettura
  • 3 prese rispettivamente per il televisore, il decoder satellitare e lo stereo
  • 1 presa per l'antenna

CUCINA
  • 1 interruttore per la lampada sopra il tavolo
  • 1-2 lampade per il blocco cucina
  • 1 presa per il frigorifero e/o il congelatore
  • 2 prese per gli elettrodomestici
  • 1 presa per il forno a microonde
  • 1 presa per la radio
  • 1 presa per la lavastoviglie
  • 1 presa per il blocco fornelli e forno
  • 1 presa per la cappa aspiratrice
CONSIGLIO: Prima di definire la posizione delle prese di corrente è opportuno avere già pronto il progetto della cucina e conoscere il verso di apertura delle porte. In linea generale sarebbe utile avere già un'idea sulla disposizione degli arredi nelle stanze, in modo da evitare di ritrovarsi con le prese montate dietro i mobili o altri oggetti.

CAMERA MATRIMONIALE:
  • 1 interruttore all'ingresso, 2 in prossimità dei comodini (se si sa già come disporre il letto) e 1 punto luce
  • 2 prese per le abat-jour
  • 1 presa a servizio della zona studio (scrivania)

CAMERA SINGOLA:
  • 1 interruttore all'ingresso del locale, 1 in prossimità del letto/comodino (se si sa già come disporre l'arredo delle stanza) e 1 punto luce
  • 1 presa per l'abat-jour
  • 1 presa a servizio della zona studio (scrivania)

DISIMPEGNO:
  • 2 o più interruttori e punti luce, a seconda della lunghezza del corridoio edella disposizione delle stanze
  • 1 presa telefonica

BAGNO: 
(attenzione: i locali igienico-sanitari sono soggetti a specifiche norme di sicurezza)
  • 1 interruttore per la lampada a soffitto
  • 1 interruttore per la luce dello specchio
  • 1 presa per il fohn, il rasoio elettrico ecc.
  • 1 presa per la lavatrice
  • 1 presa per l'asciugabiancheria

INGRESSO:
  • 1 pulsante per il campanello
  • 1 interruttore con pulsante luminoso

BALCONE/TERRAZZA:

Per il balcone è utile prevedere un interruttore, una presa e un tubo passacavo per la tenda elettrica.

CONSIGLIO: è buono preventivare l'installazione di prese tipo UNEL al fine di garantire la compatibilità di qualunque apparecchio con la nostra presa. Difatti sono sempre più comune le così dette prese tipo schuko.

La tipologia dell'impianto elettrico varia anche a seconda che si intendano utilizzare luci singole, spot a soffitto o lampade pendenti (a incandescenza, alogene, fluorescenti). Per questo motivo è opportuno riflettere per tempo anche sul tipo di corpi illuminanti desiderati. In linea generale, meglio prevedere un tubo di più che uno di meno. I tubi vuoti costano comunque meno che aprire nuove tracce nel muro a posteriori.

GLI EXTRA DA NON DIMENTICARE:


  • PRESE PER L'ASPIRAPOLVERE:
A seconda delle dimensioni dell'abitazione può essere utile realizzare in ogni stanza una presa extra in cui inserire la spina dell'aspirapolvere.


  • CONNESSIONE INTERNET:
Anche se pensate di connettervi a internet solo in futuro, ricordate di far predisporre subito i tubi e le scatole portafrutto per realizzare tale collegamento.


  • TAPPARELLE ELETTRICHE:
In fase di progettazione considerate anche l'eventuale montaggio di tapparelle elettriche. Tale comodità ha un costo non indifferente, pari a circa 400 euro per tapparella.


  • SISTEMA DI ALLARME:
Scegliete tempestivamente anche l'eventuale sistema di allarme che desiderate installare in casa vostra, compresi i collegamenti con porte e finestre. Il costo per un sistema di allarme standard si aggira sui 2.000 euro.


  • DISGIUNTORI DI RETE (BIOINTERRUTTORI):
Nelle camere da letto si consiglia l'installazione di disgiuntori di rete che permettono di dormire in relax senza essere esposti a campi elettrici o elettromagnetici. Anche questi dispositivi vanno inclusi nel progetto dell'impianto elettrico, poiché necessitano di una linea a parte.

I COSTI 
(basati sulla media di diverse casistiche e preventivi):

I costi di un comune impianto elettrico per un'abitazione possono aggirarsi su queste cifre:
  • quadro elettrico: € 500,00
  • n. 2 linee montanti complete di infilaggio e collegamenti: € 300,00
  • punti luce: (hanno differenti costi - in media € 30,00/cad): € 1.800,00 (x 60 punti luce)

totale: € 2.600,00 (escluse apertura e chiusura delle tracce)

CONTROLLO DELL'IMPIANTO:

Una volta realizzato l'impianto occorre farlo controllare da un tecnico abilitato che ne verifica l'efficienza e rilascia il certificato di conformità previsto dalla legge. Il certificato di conformità rientra nella documentazione richiesta dai Comuni per il rilascio della licenza d'uso.

Per scaricare questa guida pratica CLICK QUI
Per scaricare la guida completa CLICK QUI


Fonte: Guida adattata da CentroConsumatori.it,
Bticino
www.promartech.wix.com/promartech

mercoledì 15 ottobre 2014

DVR: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - parte 2

E’ OBLIGATORIO?
SI.
Richiamando gli articoli 15 comma 1 lett. a), art. 18 comma 1 lett. p), l’art. 17 comma 1 lett. a) e l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 si cerca di definire l’obbligo di stesura:
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;[...] ”


Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[...] p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;[...] ”


Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819; [...] ”



Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
[...] 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter [...] ”


QUANDO VA REDATTO:
Hanno l'obbligo di redigere questo documento chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo.


QUANDO SI DEVE RIELABORARE:
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Inoltre il DVR deve essere tenuto in azienda a disposizione di tutti coloro che vogliano visionarlo.

giovedì 3 luglio 2014

DVR: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - parte 1

CHE COS’E' IL DVR:
L’aumento degli infortuni sul posto di lavoro ha fatto emergere l’esigenza di predisporre di misure di sicurezza sempre maggiori per la tutela della salute dei dipendenti.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha previsto alcune innovazioni atte a questo scopo tra cui il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento atto a dimostrare agli organi di organi di controllo e vigilanza (ispettori A.S.L., VV.FF., ISPESL, Ispettori del Lavoro, etc.) l'avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori. questa relazione ha quindi per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali. Come ad esempio derivante dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche etc. Chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo.



CHI DEVE FARLO:
Il DVR viene redatto dal datore di lavoro (la stesura è indelegabile) che riconosce subito i rischi a cui sono soggetti i suoi dipendenti in relazione alle attività svolte, alle attrzzature, alle sostanze e opere provvisionali utilizzate, in modo da poter predisporre idonee misure di prevenzione e protezione.



Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819;”

per il docuemento in PDF clicca qui

Il geometra fiscalista è tra noi, ma cosa fa e dove possiamo trovarlo?

Per coloro che si chiedono: “chi è e che compiti svolge il geometra fiscalista?” o per chi semplicemente non ne ha mai sentito parlare, si propone un breve articolo con l'intento di definire la figura.

Il geometra fiscalista svolge attività di consulenza fiscale e tributaria complementare alla consulenza tecnica immobiliare.
Grazie alle competenze di cui dispone il geometra fiscalista rappresenta:
  • una figura di riferimento in materia di gestione di prestazioni per il contribuente;
  • una risorsa complementare per i professionisti iscritti ad altri albi.
In particolare gli ambiti di intervento applicabile a questa figura sono:
  • gestione pratiche relative alla fiscalità dei fabbricati quali IMU, Cedolare Secca, detrazioni Irpef, Iva in edilizia, dichiarazione dei redditi, compilazione 730, modello UNICO, RED, ISEE, UNICO PF no soggetto ad IVA;
  • dichiarazione di successione;
  • prospetto di liquidazione delle imposte
  • presentazione domanda di voltura catastale
  • amministrazione condominiale
  • amministrazione immobiliare
il geometra fiscalista quindi rappresenta la somma di competenze tecniche, immobiliari e fiscali svolgendo il ruolo di interlocutore unico verso i tanti contribuenti che apprezzano la semplificazione degli iter procedurali inerenti lo svolgimento delle pratiche fiscali e gli adempimenti richiesti dal sistema della fiscalità immobiliare.
L'ingresso del geometra nell'area dei servizi destinati ai contribuenti quale figura professionale legalmente riconosciuta e preparata a svolgere attività fiscale è avvenuta in seguito alle modifiche normative che hanno rivalutato il rapporto contribuente (L. 413/91; D.L. 241/97; D.M.F. 164/99). 
Sostanzialmente quindi non bisogna pensare a una figura completamente diversa da quella tradizionale da tutti conosciuta, ma si potrebbe definire come l'evoluzione del geometra che, oltre a progettazione, catasto e prevenzione incendi accompagna il cliente anche attraverso il mondo fiscale.